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In vista delle imminenti festività natalizie, riteniamo utile ripercorrere brevemente la disciplina fiscale propria delle strenne e degli omaggi a clienti e dipendenti, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

Omaggi alla clientela

In base alla tipologia di omaggi è possibile distinguere le seguenti fattispecie:

1.    Omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (altri beni)

  • Disciplina ai fini Iva: gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (e non rientranti nell’attività propria dell’impresa) costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’Iva; tuttavia risulta detraibile l’Iva relativa agli acquisti di beni, il cui costo unitario non sia superiore ad euro 25,82. La successiva cessione a titolo gratuito di un bene alla cui produzione o scambio non è diretta l’attività dell’impresa costituisce sempre un’operazione fuori campo Iva con la conseguenza che nessun adempimento (formale o sostanziale) deve essere attuato dall’impresa, a prescindere dal costo unitario del bene ceduto.
  • Disciplina ai fini delle imposte sui redditi ed Irap: la cessione a titolo gratuito di un bene, diverso da quelli alla cui produzione o scambio è rivolta l’attività dell’impresa, non genera in capo a quest’ultima un ricavo di vendita imponibile. Per quanto riguarda il costo di acquisto del bene sostenuto a monte dall’impresa, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per i beni merce.

Omaggi ai dipendenti

  • Disciplina ai fini Iva: l’Iva sull’acquisto di tali beni è indetraibile; la successiva assegnazione ai dipendenti costituisce un’operazione fuori campo. Qualora all’atto dell’acquisto sia stata detratta l’Iva (beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa), la distribuzione ai dipendenti comporterà l’obbligo di applicazione dell’Iva con le stesse modalità alternative illustrate per gli omaggi alla clientela.
  • Disciplina ai fini delle imposte sui redditi ed Irap: l’omaggio non costituisce in questo caso una spesa di rappresentanza ma piuttosto una spesa per prestazione di lavoro; il relativo costo è sempre deducibile dal reddito d’impresa. Rientrano infatti fra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Ai fini Irap la spesa in esame è integralmente indeducibile, ad eccezione del caso in cui gli omaggi siano destinati alla generalità dei dipendenti. Il dipendente infine non è sottoposto ad alcuna tassazione per l’omaggio ricevuto, ad esclusione dei seguenti casi:
  1. quando l’omaggio abbia un valore superiore ad euro 258,23; in questo caso l’eccedenza del valore rispetto al limite appena menzionato è sottoposta a tassazione in busta paga;
  2. quando gli omaggi non siano destinati alla generalità dei dipendenti o ad alcune categorie di essi; in questo caso tutto l’importo è sottoposto a tassazione in busta paga.

Omaggi spediti al di fuori del territorio dello Stato

Se i beni ceduti gratuitamente sono inviati all’estero, ai fini Iva occorre distinguere a seconda che il paese di destinazione finale appartenga o meno all'Unione europea:

  • Paese Ue: gli omaggi costituiscono operazioni intracomunitarie; risulta pertanto applicabile la normativa esaminata per gli omaggi ai clienti. Le suddette cessioni non vanno inserite negli elenchi Intra.
  • Paese extra-Ue: le cessioni gratuite verso Paesi non appartenenti alla Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972. L’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero dal visto apposto dalle dogane sulla fattura.

Omaggi nel reddito di lavoro autonomo

Se il soggetto che cede beni a titolo di omaggio è un professionista titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini Iva la cessione costituisce sempre un’operazione fuori campo Iva. L’Iva assolta sull’acquisto è detraibile solo se il costo unitario dei beni non supera 25,82 euro. Ai fini reddituali la cessione gratuita non genera in capo al professionista componenti positivi, mentre l’acquisto dei beni costituisce sempre una spesa di rappresentanza deducibile nel periodo di imposta in cui viene sostenuto (principio di cassa) nel limite dell’1% dei compensi percepiti.

 


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