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In
vista delle imminenti festività natalizie, riteniamo utile
ripercorrere brevemente la disciplina fiscale propria delle
strenne e degli omaggi a clienti e dipendenti, sia ai fini
Iva che delle imposte sui redditi.
Omaggi alla clientela
In
base alla tipologia di omaggi è possibile distinguere le
seguenti fattispecie:
1.
Omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attività propria dell'impresa (altri beni)
- Disciplina ai fini Iva:
gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente (e non rientranti nell’attività propria
dell’impresa) costituiscono sempre spese di rappresentanza
con conseguente indetraibilità dell’Iva; tuttavia risulta
detraibile l’Iva relativa agli acquisti di beni, il cui
costo unitario non sia superiore ad euro 25,82. La
successiva cessione a titolo
gratuito di un bene alla cui produzione o scambio non è
diretta l’attività dell’impresa costituisce sempre
un’operazione fuori campo Iva con la conseguenza che nessun
adempimento (formale o sostanziale) deve essere attuato
dall’impresa, a prescindere dal costo unitario del bene
ceduto.
- Disciplina ai fini delle imposte sui redditi ed Irap:
la cessione a titolo gratuito di
un bene, diverso da quelli alla cui produzione o scambio è
rivolta l’attività dell’impresa, non genera in capo a quest’ultima
un ricavo di vendita imponibile. Per quanto riguarda il
costo di acquisto del bene sostenuto a monte dall’impresa,
valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per i beni
merce.
Omaggi ai dipendenti
- Disciplina ai fini Iva:
l’Iva sull’acquisto di tali beni
è indetraibile; la successiva assegnazione ai dipendenti
costituisce un’operazione fuori campo. Qualora all’atto
dell’acquisto sia stata detratta l’Iva (beni prodotti e/o
commercializzati dall’impresa), la distribuzione ai
dipendenti comporterà l’obbligo di applicazione dell’Iva con
le stesse modalità alternative illustrate per gli omaggi
alla clientela.
- Disciplina ai fini delle imposte sui redditi ed Irap:
l’omaggio non costituisce in
questo caso una spesa di rappresentanza ma piuttosto una
spesa per prestazione di lavoro; il relativo costo è sempre
deducibile dal reddito d’impresa. Rientrano infatti
fra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili
nella determinazione del reddito anche quelle sostenute in
natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Ai fini Irap la spesa in esame è
integralmente indeducibile, ad eccezione del caso in cui gli
omaggi siano destinati alla generalità dei dipendenti. Il
dipendente infine non è sottoposto ad alcuna tassazione per
l’omaggio ricevuto, ad esclusione dei seguenti casi:
- quando l’omaggio abbia un valore superiore ad euro
258,23; in questo caso l’eccedenza del valore rispetto al
limite appena menzionato è sottoposta a tassazione in busta
paga;
- quando gli omaggi non siano destinati alla generalità
dei dipendenti o ad alcune categorie di essi; in questo caso
tutto l’importo è sottoposto a tassazione in busta paga.
Omaggi spediti al di
fuori del territorio dello Stato
Se i beni ceduti
gratuitamente sono inviati all’estero, ai fini Iva occorre
distinguere a seconda che il paese di destinazione finale
appartenga o meno all'Unione europea:
- Paese
Ue:
gli omaggi costituiscono operazioni intracomunitarie;
risulta pertanto applicabile la normativa esaminata per gli
omaggi ai clienti. Le suddette cessioni non vanno inserite
negli elenchi Intra.
- Paese
extra-Ue:
le cessioni gratuite verso Paesi non appartenenti alla
Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione ai
sensi dell’art. 8, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972.
L’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero
dal visto apposto dalle dogane sulla fattura.
Omaggi nel reddito di
lavoro autonomo
Se
il soggetto che cede beni a titolo di omaggio è un
professionista titolare di reddito di lavoro autonomo, ai
fini Iva la cessione costituisce sempre un’operazione fuori
campo Iva. L’Iva assolta sull’acquisto è detraibile solo se
il costo unitario dei beni non supera 25,82 euro. Ai fini
reddituali la cessione gratuita non genera in capo al
professionista componenti positivi, mentre l’acquisto dei
beni costituisce sempre una spesa di rappresentanza
deducibile nel periodo di imposta in cui viene sostenuto
(principio di cassa) nel limite dell’1% dei compensi
percepiti.
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